Assemblea Ordinaria dei Soci, 12 dicembre 2023

Ai soci del CRAL-UNIBS APS Loro sedi
Brescia, 05/12/2023

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci del CRAL-UNIBS
Con la presente comunico che il Consiglio Direttivo ha deliberato in seduta odierna, con voto favorevole della maggioranza dei membri, la convocazione dei Soci in Assemblea Ordinaria per il giorno 12 dicembre 2023, in prima convocazione alle ore 05:00 e, mancando il numero legale, in seconda convocazione alle ore 18:00. La seduta si svolgerà in modalità telematica con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Modifica di Statuto all’art. 20 – comma 2, (norma sulla cooptazione)

COSA MODIFICHIAMO

Art. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
2.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
2.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, l’Assemblea provvede alla nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione di Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Sono ammesse fino a tre deleghe per ciascun socio.

Il link per connettersi all’incontro online verrà comunicato successivamente alla presente.

Cordiali saluti.

Il Presidente del CRAL-UNIBS

Carlo Padricello

Note aggiuntive

Il decreto Milleproroghe 2023 in sede di conversione all’art. 9 prevede la modifica dell’art. 101, comma 2, del codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) sostituendo il termine previsto per l’adeguamento degli statuti con le maggioranze dell’assemblea ordinaria al 31 dicembre 2023 invece che al 31 dicembre 2022.
La proroga prevista dal decreto Milleproroghe 2023 riguarda il termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, che ora viene spostato al 31 dicembre 2023.

Terzo Settore: organo di amministrazione e cooptazione. I chiarimenti del Ministero

Con Nota n 18244 del 30.11.2021 il Ministero fornisce chiarimenti sulla cooptazione prevista per le società di capitali rispetto alla applicabilità agli ETS.

“In un’ottica di sistema e con riferimento al principio di compatibilità, deve altresì osservarsi che mentre nel caso delle società di capitali la preminente esigenza, a tutela dell’interesse economico dell’impresa, della continuità della gestione potrebbe sia pure temporaneamente mettere in secondo piano i poteri assembleari, per le associazioni del Terzo settore l’elettività delle cariche da parte dell’assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell’intero corpo associativo, distinto dall’organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti.

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso.

Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati ai sensi dell’art. 26, comma 5, l’assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita, ferma restando la possibilità per lo statuto di collegare la decadenza dell’intero organo al verificarsi di un numero inferiore di cessazioni.

È invece chiaro che non configura cooptazione la diversa ipotesi, statutariamente prevista, in cui agli amministratori cessati subentrino i primi tra coloro che sono risultati “non eletti” in occasione delle procedure di nomina dell’organo, purché nell’ordine di preferenza da esse risultante.

Tale previsione è pienamente legittima, in quanto capace di operare un corretto bilanciamento tra principio di democraticità ed esigenza di funzionamento dell’ETS.”

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/31604-terzo-settore-organo-di-amministrazione-e-cooptazione-i-chiarimenti-del-ministero.html

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